Beni strumentali e Industria 4.0: tax planning per gli acquisti 2021

Il credito d’imposta dipende dal cespite e dal momento in cui avviene l’investimento

Data: 03-03-2021

articolo sole

Le nuove norme della legge di Bilancio suggeriscono di pianificare bene le mosse

Il premio fiscale per gli acquisti di beni strumentali, materiali e immateriali, è stato riscritto dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/20) mantenendo come base la versione precedente, che prevede un credito d’imposta e non più una maggiorazione ai fini del calcolo degli ammortamenti. Il quadro delle misure agevolative è piuttosto strutturato, perché l’ammontare del credito dipende da due variabili: il tipo di bene strumentale che viene acquisito e il momento in cui viene effettuato l’investimento (si veda il grafico a lato).

Ecco quali sono gli aspetti specifici che regolano il funzionamento dei crediti d’imposta e che le imprese devono tenere in considerazione per pianificare al meglio le proprie scelte.

 

L’arco temporale

Le nuove misure prendono in considerazione un arco temporale ampio, visto che riguardano gli investimenti realizzati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2023. Un maggior periodo a disposizione consente alle imprese di pianificare con una certa ragionevolezza la realizzazione degli investimenti, che molto spesso non sono rappresentati da semplici acquisti di beni, bensì da realizzazioni complesse di impianti.

È possibile notare che alla fine di ciascun segmento temporale agevolato è stabilmente presente il meccanismo della prenotazione: l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il pagamento di un acconto del 20% consentono infatti di “ancorare” l’investimento al periodo, anche se questo viene materialmente effettuato nei sei mesi successivi.

Grazie a questa possibilità, si possono “bloccare” percentuali di credito maggiore (pensiamo per esempio agli investimenti Industria 4.0, che nel 2021 hanno un premio superiore del 10% rispetto al 2022); oppure si può beneficiare del bonus anche se il semestre successivo non rientra più nell’arco temporale dell’agevolazione (ad esempio, investimenti prenotati al 31 dicembre 2022 ed effettuati nel primo semestre 2023).

In generale, le imprese devono tenere conto del fatto che la prenotazione e quindi l’aggancio del bonus all’anno in corso presenta sempre vantaggi: il primo momento in cui approfondire queste valutazioni sarà la fine del 2021.

 

L’interconnessione

Come già previsto in passato, il beneficio maggiorato per gli investimenti Industria 4.0 spetta a condizione che il bene sia interconnesso con il sistema aziendale e a partire dal periodo d’imposta in cui l’interconnessione stessa avviene. Se questa si verifica in un periodo successivo, l’impresa sarà comunque in presenza di un bene “ordinario”, che beneficia di un credito d’imposta, anche se di misura inferiore. La stessa norma (comma 1059 dell’articolo 1 della legge 178/2020) prevede infatti che nel periodo di imposta in cui avviene la semplice entrata in funzione del bene è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.

Le imprese devono dunque monitorare tre diversi momenti temporali:

effettuazione dell’investimento (consegna o spedizione, ultimazione della prestazione, stato avanzamento lavori): determina se l’agevolazione spetta o meno;

entrata in funzione del bene: determina il periodo in cui si può iniziare a fruire del credito d’imposta;

interconnessione: consente di beneficiare della misura piena del credito per i beni Industria 4.0.

Per fare un semplice esempio, consideriamo un bene materiale Industria 4.0 con un costo di un milione, che viene acquistato nel dicembre 2020, entra in funzione nel corso del 2021 e viene definitivamente interconnesso nel 2022. Il credito d’imposta spettante sarà di 100mila nel 2021 (anno di entrata in funzione) e di 400mila (ovvero la differenza tra il 50% e il 10% già concesso) nel 2022, anno di interconnessione.

 

Gli obblighi procedurali

Le nuove norme non hanno cambiato gli obblighi da rispettare, che riguardano i seguenti aspetti:

le fatture di acquisto dei beni agevolati devono riportare il richiamo delle norme di riferimento;

per gli investimenti superiori a 300mila euro occorre una perizia asseverata (rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale) o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato che certifichi l’appartenenza dei beni agli elenchi Industria 4.0 e l’avvenuta interconnessione;

per gli investimenti di importo fino a 300mila euro, in luogo della perizia può essere conservata una dichiarazione resa dal legale rappresentante della società;

per consentire al ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative occorre effettuare una comunicazione al Mise (modello, contenuto, modalità e termini di invio saranno stabiliti da un decreto direttoriale).

 

Fonte: Il Sole 24 Ore, pag. 14, 01/03/21

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